Il parere dell’ A.N.F. sullo “Sportello per il cittadino”

aprile 04, 2013  |   Blog   |   Commenti disabilitati su Il parere dell’ A.N.F. sullo “Sportello per il cittadino”

Come emerge chiaramente dalla Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 14.02.2013, l’istituzione del c.d. “Sportello per il cittadino” rappresenta una delle priorità nell’attuazione della riforma professionale dell’avvocatura.
Sul punto, si riporta il parere deliberato dal Direttivo nazionale dell’A.N.F. con cui vengono sollevate alcune criticità in ordine, sia all’urgenza dell’attuazione rispetto ad altre aspetti più urgenti, sia in ordine alle stesse modalità attuative.

IL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

riunito in Roma il 28 febbraio 2013,vista la bozza di regolamento del CNF sull’istituzione dello Sportello del Cittadino inviata ai soli Ordini territoriali,
OSSERVA
Preliminarmente non possono tacersi forti perplessità circa l’urgenza e la priorità che il Consiglio Nazionale Forense ha attribuito all’istituzione dello “Sportello del Cittadino” non solo rispetto ad altre tematiche e questioni che la L. 247/12 pone e agli adottandi regolamenti che questa richiede, ma anche alla luce del richiamo, contenuto nella bozza di regolamento, a norme della legge professionale (artt. 29, 30, 35) che, per espressa interpretazione del CNF (circolare n. 1/2013), non sarebbero di immediata applicazione, in quanto differite al 1.1.2015.
Discutibile appare, poi, non solo la esclusione dal confronto delle rappresentanze associative, ma anche la modalità prescelta per la consultazione delle Istituzioni locali. APPARE EVIDENTE, infatti,che la richiesta di formulazione di osservazioni e proposte tramite il mero riempimento di un questionario elettronico non assicura un confronto effettivo, né tra ordini circondariali e istituzione centrale, né tra le singole realtà ordinistiche.    V’ è    da    chiedersi,    inoltre,    se    l’ interlocuzione    “elettronica”    varata    dal Consiglio Nazionale Forense varrà in futuro anche per tutte quelle materie soggette a regolamento del Ministero, previo parere del CNF, “sentiti” i COA e le associazioni maggiormente rappresentative. Non si tratta di rilievo di poco conto, considerato che tutti i regolamenti di attuazione della L. 247/12 incideranno profondamente sull’esercizio dell’attività professionale di ogni Avvocato.
Nel merito, numerose sono le incongruenze che la bozza di regolamento proposta dal Consiglio Nazionale Forense presenta. Premesso che l’art. 30 della legge prevede espressamente che “Ciascun consiglio istituisce lo sportello del cittadino…” e che “…il CNF determina le modalità di accesso allo sportello…”, dalla lettura del regolamento si può constatare che con gli artt. 2 e 3 il Consiglio Nazionale Forense ha riempito di contenuti singolari l’inciso del primo comma dell’art. 30, l.247/2012 (“…sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso della giustizia…”).
In particolare, nell’art.2 si prevede che lo sportello dovrebbe fornire chiarimenti non solo sotto il profilo – legittimo – dei costi vivi da sostenere e della possibilità di accedere alla difesa di ufficio e/o a spese dello stato (art. 2), ma addirittura dovrebbe illustrare le azioni giudiziarie esperibili, i tempi e i costi di un giudizio (ivi compresa l’entità delle spese legali). Lo sportello, poi, dovrebbe anche farsi carico di informare , e quindi indirizzare, i cittadini verso procedure di risoluzione alternativa delle controversie, come ad esempio le camere arbitrali e la conciliazione,tutte procedure al di fuori della giurisdizione, che, allo stato è l’ unica attività effettivamente riservata alla professione forense.
L’art.3, invece, si occupa delle informazioni e dell’orientamento al cittadino per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, ad iniziare dalla illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso, delle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico, per continuare con l’illustrazione dei diritti e degli obblighi (dell’avvocato) derivanti dal conferimento dell’incarico, spingendosi sino alla indicazione della prevedibile misura del costo della prestazione professionale o della possibilità di rivolgersi al COA in caso di mancato accordo. In definitiva, solo con gli artt. 4 e 7 il provvedimento disciplina effettivamente l’accesso al servizio e la sua copertura finanziaria rispondendo al disposto dell’art. 30 della legge professionale, mentre anche negli artt. 5 e 6 la bozza si allontana dalla legge di riferimento, spingendosi a regolare la istituzione dell’elenco dei professionisti addetti allo sportello, le incompatibilità, la gratuità, la distinzione per competenze, i potenziali conflitti di interesse, le violazioni del regolamento.
È così di tutta evidenza che la bozza di regolamento predisposta dal Consiglio Nazionale Forense va ben oltre il compito assegnato dalla Legge Professionale, con piena invasione della sfera di competenza dei Consigli dell’Ordine Territoriali.
Le previsioni contenute in alcune delle norme della bozza di regolamento, a parte lo stravolgimento della ratio , stravolgimento ben evidenziato dallo stesso CNF in premessa (“…consentire la più completa informazione in ordine alle modalità di protezione dei diritti e degli interessi di fronte all’autorità giudiziaria, nonché alle prestazioni professionali degli avvocati…”) rispetto alle finalità che il legislatore sembra voler perseguire con l’art. 30 LP (“fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia…”), ferme e ribadite le riserve sul potere regolamentare del CNF per gli aspetti diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 30 LP, suscitano più di una perplessità e qualche preoccupazione.
Un servizio che avesse ad oggetto l’illustrazione delle “azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi” (art. 2, comma 1, lett. a) nonché dei “tempi e dei costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali, anche in caso di soccombenza” (lett. b), ad esempio, non solo trasformerebbe gli ordini territoriali in “uffici” che rendono un preventivo parere (anche controllando i propri iscritti?) sulle vicende legali che interessano il cittadino, ma potrebbe provocare confusione e incomprensioni nei rapporti tra avvocato e cliente. Questi arriverebbe negli studi con indicazioni fornite dallo sportello, alle quali, in caso di discordanza con le indicazioni fornite dal proprio legale di fiducia, potrebbe pretendere di adeguarsi comunque. Come pure verrebbe vanificata (vista la presunta competenza ad indicare le eventuali spese legali) la libera pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico.
Anche la previsione dell’art.2, co.2 , laddove si prevede che lo sportello dovrebbe illustrare al cittadino “le procedure esperibili di risoluzione alternativa delle controversie” (tra le quali viene espressamente ricompresa anche la conciliazione), nonché “la illustrazione dei vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure”, seppure apprezzabile in linea di principio, deve ritenersi quanto meno inopportuna, incidendo direttamente sull’attività lavorativa specifica degli avvocati.
In definitiva, la bozza predisposta dal CNF risulta viziata da un chiaro eccesso di delega, poiché la ratio della legge n.247/2012 non è niente altro che la istituzione, presso i Consigli dell’Ordine, di un ufficio espressamente addetto a fornire al cittadino tutte le informazioni utili per accedere alla tutela dei propri diritti, delle cui spese si faranno carico gli avvocati stessi, per il tramite dei propri Consigli dell’Ordine. E se questa è la corretta interpretazione dell’art.30 L.P., anche le norme che si dilungano sulle caratteristiche dei professionisti da utilizzare ( art.5 bozza di regolamento) appaiono decisamente eccessive e, sostanzialmente, inutili : non occorre scomodare avvocati e praticanti per indicare il costo di una causa di sfratto o i requisiti necessari per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Le criticità sopra evidenziate, che si sarebbero facilmente potute evitare se solo si fosse acceduto ad un confronto effettivo e preventivo, e non successivo sul “prodotto finito”, dimostrano come sia assolutamente necessaria, per una corretta attuazione della riforma, la circolazione delle idee e il confronto tra tutte le componenti, soprattutto tra quelle che, a vario titolo, operano sul territorio. Poichè i riflessi dei numerosissimi regolamenti che ci si appresta a varare incidono innanzi tutto sulla tutela del cittadino, ma soprattutto sull’indipendenza e autonomia di ogni singolo Avvocato, rappresentato, sul piano istituzionale e sul piano associativo, da organismi diversi.
Roma, 28 febbraio 2013.
Il Direttivo Nazionale ANF – Associazione Nazionale Forense

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