Sempre più dura la vita della media-conciliazione obbligatoria!

dicembre 01, 2011  |   Blog   |   Commenti disabilitati su Sempre più dura la vita della media-conciliazione obbligatoria!

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova

dichiara rilevante e non manifestamente infondata…

Cari Colleghi,

riteniamo importante integrare il nostro contributo informativo e di critica sul tema della media-conciliazione – al quale abbiamo dedicato gran parte del contenuto del Notiziario Forense, inviato a tutti Voi, via mail, il 28 novembre – segnalandovi che, con ordinanza del 18/11/2011, il Tribunale di Genova ha rimesso alla Corte Costituzionale una nuova questione di costituzionalità del D.lgs. 28/2010, sollevata e rilevata non manifestamente infondata dal predetto Tribunale nell’ambito di una confessoria servitutis introdotta con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

Fra le questioni ritenute non manifestamente infondate e rimesse al sindacato incidentale di legittimità della Corte Costituzionale dal Tribunale di Genova vi è la mancata trascrivibilità della domanda di mediazione, agli effetti di cui all’art. 2644 c.c., con la conseguenza che “per i diritti reali, la mediazione dovrà sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario…atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, né soprattutto giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile)”.

Rileva, quindi, ancora il Tribunale di Genova che “l’attore dovrebbe presentare istanza di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, quindi iniziare comunque un giudizio trascrivendo la domanda…e, a prescindere dall’esisto della mediazione, chiedere comunque una pronuncia giurisdizionale di merito, atteso che viceversa non potrebbe comunque né trascrivere direttamente il verbale di mediazione né soprattutto giovarsi dell’effetto domanda (l’effetto prenotativo è infatti limitato ai casi in cui la trascrizione della domanda sia seguita dalla trascrizione di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale analogo alla stessa, come appunto l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.)”.

Con la conseguenza, osserva lucidamente il Tribunale di Genova, che “il soggetto procedente si troverà comunque costretto da un lato a sopportare sia i costi della mediazione sia il pagamento del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio, senza in ogni caso potersi giovare dell’effetto deflattivo della prima. Tale situazione, naturale conseguenza dell’impossibilità di trascrivere sia la domanda di mediazione che il relativo verbale, contrasta quindi sia con l’art. 24 della Costituzione sia con l’art. 3 della Costituzione ed in particolare con il principio di ragionevolezza dallo stesso evincibile”.

Alleghiamo copia integrale dell’ordinanza

Buon lavoro a tutti.

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