Processo civile telematico: tutte le novità per avvocati e cittadini
L’obbligo di depositare in via telematica gli atti processuali e i documenti coinvolge in primo luogo gli avvocati difensori delle parti. Inoltre, devono utilizzare il canale online tutti i soggetti nominati o delegati dal giudice e quelli nominati dalle parti: si tratta, ad esempio, dei consulenti tecnici d’ufficio o di parte. Nelle procedure concorsuali (come i fallimenti e i concordati) l’obbligo di depositare gli atti via web riguarda i curatori, i commissari giudiziali, i liquidatori, i commissari liquidatori e i commissari straordinari. I magistrati, invece, devono far viaggiare su internet i decreti ingiuntivi.
L’obbligo di deposito telematico riguarda i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, in tribunale. Attenzione però: nella prima fase l’addio alla carta è vincolante solo per gli atti e i documenti depositati nelle cause iniziate davanti al tribunale ordinario da lunedì 30 giugno, con la notifica della citazione o il deposito del ricorso. Per i procedimenti iniziati prima, l’obbligo scatterà dal 31 dicembre 2014. Comunque, nei sei mesi da giugno a dicembre sarà facoltativo usare il canale online; ma il ministro della Giustizia, con decreto, potrà stabilire in alcuni tribunali l’avvio anticipato dell’obbligo anche per le cause in corso. Dal 30 giugno 2015 il processo civile telematico partirà anche nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di appello; anche in questo caso, l’obbligo potrà essere anticipato dal ministro della Giustizia con decreto.
Il passaggio alla telematica riguarda solo gli atti endoprocessuali. Ciò significa che le parti si possono costituire tradizionalmente in giudizio depositando un fascicolo cartaceo. Tutti gli atti e i documenti successivi devono invece essere depositati con modalità telematiche. Si tratta, ad esempio, delle comparse conclusionali, delle memorie e degli elaborati del consulente tecnico.
Da lunedì 30 giugno passa online la fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, sia se è già stata iniziata, sia se deve ancora partire. In pratica, occorre presentare via web il ricorso per decreto ingiuntivo, inserendo nella “busta digitale” la domanda e i documenti. Il giudice, a sua volta, deve depositare in via telematica il decreto. Il giudizio di opposizione, invece, segue le regole generali fissate per i giudizi ordinari.
Il processo civile telematico riduce gli adempimenti a carico degli avvocati. Di conseguenza, dovrebbero diminuire i costi per i clienti degli studi legali. Tra le spese ci sono quelle legate alla domiciliazione nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. Ma ora, il decreto legge sulla pubblica amministrazione (90/2014), ha introdotto il “domicilio digitale” del difensore, prevedendo che le notificazioni debbano essere fatte, come regola generale, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato. La notificazione in cancelleria diventa così residuale: può essere utilizzata «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale.
da Il Sole 24 Ore del 30 giugno 2014
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